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LEGGE 4 dicembre 1966, n. 1066

Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-12-1966 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:
a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;
b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/5 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo;
c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;
d) il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione è fissato in 1/10 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo, salvo il disposto di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.