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LEGGE 24 ottobre 1966, n. 921

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-11-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per consentire il proseguimento dell'attività degli Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicembre 1966, gli Enti del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonché l'istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio statale di musica "Pier Luigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire sei miliardi.