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LEGGE 12 ottobre 1966, n. 865

Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono inclusi anche i periti industriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT MORO - MANCINI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE