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LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1968)
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Testo in vigore dal:  25-10-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.
La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.
Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.