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LEGGE 14 ottobre 1966, n. 851

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1968)
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Testo in vigore dal: 25-10-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  presente  legge sono considerati invalidi del
lavoro  coloro  che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano
subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,
una  riduzione  permanente  della  capacita' lavorativa in misura non
inferiore ad un terzo.
  La  predetta  misura  di  riduzione  della  capacita' lavorativa si
applica  anche,  a  modifica  di  quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947,
n.  1222,  per  le  assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro
presso le imprese private.
  Sono  considerati  orfani,  di  caduti sul lavoro le persone il cui
padre,  o  madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti
dalla  medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di
malattia professionale.