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LEGGE 12 ottobre 1966, n. 850

Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-11-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, è sostituito dal seguente:
"Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonché dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.
Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purché applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT MORO - SCALFARO - PIERACCINI PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE