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LEGGE 4 ottobre 1966, n. 839

Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-11-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonché le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT MORO - TOLLOY - PRETI - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE