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LEGGE 6 agosto 1966, n. 651

Nuove norme in materia di debito pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DE LA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è modificato come appresso:
"Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.
Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.
Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale.
Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni alla autorità giudiziaria.
La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento della autorità giudiziaria.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche, nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa, l'autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili".