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LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2005)
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Testo in vigore dal: 26-8-2005
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

                             Elettorato.

  Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ((...)).
  Sono  elettori  e  possono  essere  eletti componenti del Consiglio
nazionale  e  della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo
che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).