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LEGGE 22 luglio 1966, n. 608

Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-8-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 è aggiunto:
"2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina";
nella colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra "500".