stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1997)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-5-1997
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le  altre  prestazioni
fondiarie  perpetue  non  possono   comunque   superare   l'ammontare
corrispondente al reddito dominicale del  fondo  sul  quale  gravano,
determinato  a  norma  del  decreto-legge  4  aprile  1939,  n.  589,
convertito nella legge 29 giugno 1939,  n.  976,  rivalutato  con  il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio  1947,
n. 356. ((5)) 
  I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore  sono
ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo,  quanto
a  quelli  consistenti   in   una   quantita'   fissa   di   derrate,
dell'equivalente in denaro in base  ai  prezzi  correnti  al  momento
della entrata in vigore della presente  legge,  e,  quanto  a  quelli
consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata,
in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media
delle quantita' corrisposte nell'ultimo quinquennio. 
  I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura  inferiore  non
possono essere aumentati. 
  L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni  si  opera  in  ogni
caso mediante il pagamento di una  somma  corrispondente  a  quindici
volte  il  loro  valore,  come  sopra  determinato,  previo  computo,
limitatamente  a  quelli  in  natura,  dell'equivalente  in   denaro,
determinato ai sensi del secondo comma. ((5)) 
  Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta. 
  Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo  si
fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939. 
(1) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 13-21 marzo  1969,  n.  37
(in G.U. 1a s.s. 26/03/1969, n. 78) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1  della  legge  22  luglio  1966,  n.  607,
contenente "norme in materia di enfiteusi e di prestazioni  fondiarie
perpetue", limitatamente alla parte in cui comprende nella  normativa
anche  i  rapporti,  che  formano  oggetto  della   legge,   conclusi
successivamente alla data del 28 ottobre 1941". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 19-23 maggio 1997, n.  143
(in G.U. 1a s.s. 28/05/1997, n. 22) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, primo e  quarto  comma,  della  legge  22
luglio 1966, n. 607 (Norme in  materia  di  enfiteusi  e  prestazioni
fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le  enfiteusi  fondiarie
costituite anteriormente al 28  ottobre  1941,  non  prevede  che  il
valore  di  riferimento  per  la  determinazione  del  capitale   per
l'affrancazione delle stesse sia periodicamente  aggiornato  mediante
l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei  a  mantenerne
adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza  con
la effettiva realta' economica".