stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 luglio 1966, n. 605

Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-8-1966 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i ferrovieri, con inizio dal 1 gennaio 1966.