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LEGGE 25 luglio 1966, n. 603

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-8-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che siano in possesso della abilitazione richiesta, nonché gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "buono", possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.
Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.
Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.