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LEGGE 20 giugno 1966, n. 599

Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1993)
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Testo in vigore dal:  20-8-1966 al: 30-3-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di Soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.
I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1966

SARAGAT MORO - MANCINI - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE