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LEGGE 1 luglio 1966, n. 506

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-7-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963,
n.  129,  entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano
regolatore  generale degli acquedotti, e' prorogato di due anni. Sono
parimenti  prorogati  di  due  anni il termine per l'approvazione del
piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma
dell'articolo 5.