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LEGGE 1 giugno 1966, n. 414

Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1966 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1966 per la concessione del concorso negli interessi su prestiti agrari di conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, alle condizioni ivi previste.
All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione delle somme relative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966 dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, in ragione rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1 miliardo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 giugno 1966

SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE