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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1714

Modifica dell'art. 4, lettera q), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante le norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-7-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 luglio 1961, n. 635;
  Visto  l'art.  4,  lettera  q),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio  con l'estero di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  l'industria e il
commercio;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  L'art.  4,  lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica
27  novembre  1961,  n.  1491,  riguardante norme di esecuzione della
legge 5 luglio 1961, n. 635, e' modificato come appresso:
    q)  accerta  annualmente,  per  ogni  esercizio  finanziario,  le
eccedenze  attive  della  gestione assicurativa ai fini dell'art. 27,
lettera  b)  della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo
di cui all'art. 25 della legge, affinche' il Fondo stesso se ne possa
avvalere  per  le  operazioni  previste  dagli articoli 25 e 26 della
legge medesima.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 novembre 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - MATTARELLA -
                                              COLOMBO - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1966
  Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 127. - VILLA