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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491

Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1966)
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Testo in vigore dal:  6-7-1966
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Art. 4


In ordine alla gestione delle garanzie assicurative, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato provvede a quanto segue:
a) determina le condizioni generali e particolari di assicurazione;
b) stabilisce gli elementi che debbono essere contenuti nelle domande per la concessione delle assicurazioni e riassicurazioni previste dalla legge, ed approva i relativi tipi di polizza e di appendici od allegati di polizza, predisposti dall'I.N.A. e dalle imprese di assicurazione autorizzate dalla legge;
c) esamina le domande di assicurazione e riassicurazione, istruite dalla segreteria e, valutate le caratteristiche delle singole operazioni, delibera discrezionalmente sulla loro ammissibilità all'assicurazione, a mente del settimo comma dell'art. 9 della legge sulla assunzione, da parte dell'I.N.A., delle garanzie contro i rischi di cui all'art. 3 della legge;
d) per le domande accolte, la quota e la durata della garanzia, entro i limiti stabiliti dalla legge, e le aliquote percentuali dei relativi premi, entro i limiti minimi e massimi fissati con il decreto interministeriale di cui all'art. 2 della legge:
e) propone al Ministero del tesoro l'assunzione di garanzie per durate che oltrepassino quelle espressamente previste dalla legge;
f) prescrive, se del caso, ai fini della concessione delle garanzie assicurative, la copertura dei rischi ordinari del credito;
g) delibera sui termini e sulle modalità del pagamento del premio di assicurazione;
h) si pronuncia sull'accettazione dei singoli elementi di costo ai fini della garanzia contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge;
i) accerta che si siano effettivamente verificati gli eventi che concretano il sinistro, e delibera sulla liquidazione, proposta dall'I.N.A., del relativo indennizzo;
l) dispone, nei casi previsti dalle presenti norme o dalle condizioni generali e particolari di polizza, gli accertamenti d'ufficio;
m) propone, se del caso, al Ministro del tesoro di far ricorso al Fondo autonomo per ottenere le anticipazioni previste dall'art. 26 della legge:
n) vigila sull'osservanza del limite massimo annuale delle garanzie complessivamente assunte a carico dello Stato, ai sensi
dell'art. 34 della legge, e segue la tenuta delle relative scritture;
o) accerta che le polizze emesse dall'I.N.A. siano conformi alle
proprie deliberazioni;
p) approva, previ i necessari riscontri, i rendiconti della gestione presentati dall'I.N.A. e ne dispone l'inoltro al Ministero del tesoro;
q)
((accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera b) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinchè il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima))
;
r) impartisce, ove occorra, istruzioni all'I.N.A. ai fini della collaborazione nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione con gli istituti esteri operanti nel medesimo settore.
Il Comitato può, con sua delibera, demandare ad un Sottocomitato, costituito nel suo seno a norma dell'art. 9 della legge, purché ne facciano parte i componenti indicati dal primo comma dell'art. 6, di provvedere, per periodi non superiori ai tre mesi, in ordine a tutti o ad alcuni dei compiti indicati nel precedente comma, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b), i), m), p) e q).