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LEGGE 14 maggio 1966, n. 357

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre Istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-6-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I libri di testo adottati nelle scuole italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero sono forniti gratuitamente agli alunni.
Questa norma si applica sia agli alunni delle scuole italiane statali, che a quelli delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Repubblica italiana, nonché agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o scolastiche dell'ordine elementare di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.