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LEGGE 26 maggio 1966, n. 344

Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal:  5-10-1966 al: 29-10-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorché decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni:
a) decaffeinizzazione dei caffè crudi;
b) torrefazione dei caffè crudi;
c) solubilizzazione dei caffè torrefatti;
d) confezionamento dei caffè torrefatti.
Agli effetti della presente legge, fra i caffè torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati.
Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffè confezionato a norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, è consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.
Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza.
Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffè detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.