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LEGGE 26 maggio 1966, n. 336

Proroga degli incarichi di insegnamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-6-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.
Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE