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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1965, n. 1698

Regolamento concernente disposizioni sulle note di qualifica e sui rapporti informativi del professori e delle maestre istitutrici dagli educandati femminili dello Stato.

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vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • DARIE ANNESSE AGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • RAPPORTO INFORMATIVO
    PER LE MAESTRE ISTITUTRICI DEGLI EDUCANDATI
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  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli articoli 2 e 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, che
detta  norme  sullo  stato giuridico ed economico del personale degli
educandati femminili dello Stato e le disposizioni ivi richiamate;
  Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1 ottobre 1931, n.
1312, sull'ordinamento degli aducandati femminili dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
  Viste  le  disposizioni  legislative  vigenti  sui professori e sul
maestri elementari, di ruolo e non di ruolo;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Redazione delle note

  Per   ciascun   professore   di  ruolo  delle  scuole  d'istruzione
secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte
ogni  anno,  nel  mese  stabilito  dalle  disposizioni  vigenti per i
professori  delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note
di  qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di "ottimo"
o  "valente"  o "buono" o "sufficiente" o "insufficiente". Le note si
riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate.
  Il giudizio deve essere motivato.