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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1965, n. 1684

Modifica degli articoli 333, 462, 495 e 604 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-4-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  l'art.  1  del  regio  decreto 9 dicembre 1935, numero 2211,
recante  modifiche all'art. 333 del regolamento per l'amministrazione
del  patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visti gli articoli 462, 495 e 604 del predetto regolamento;
  Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  L'art.  333,  modificato  con l'art. 1 del regio decreto 9 dicembre
1935,  n.  2211,  e  gli  articoli 462, 495 e 604 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  approvato  con  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, sono
sostituiti dai seguenti:
  Art.  333.  -  "Oltre  che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61
della  legge,  il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle
somme  erogate,  salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle
Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o
quando cessino le sue facolta' ed anche quando ad esso subentri altro
funzionario ai termini del precedente articolo 331.
  I   rendiconti  debbono  presentarsi  entro  i  venticinque  giorni
successivi  al  termine  del  periodo  cui  essi si riferiscono, alla
Amministrazione  centrale  od  agli  uffici periferici cui spetta, in
base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.
  Tale  termine  e'  portato  al  giorno  quarantesimo  successivo al
trimestre per le prefetture.
  I  rendiconti  devono  essere  distinti  per  ciascun  capitolo del
bilancio  e  - ove occorra - per ciascun articolo e devono dimostrare
le   aperture   di   credito,   i  titoli  estinti  e  la  rimanenza,
distintamente  per  residui  e  competenza  e separatamente per somme
prelevabili  direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti
a terzi.
  Per  le  somme  prelevate  direttamente  deve  essere  data a parte
dimostrazione dei pagamenti effettuati.
  I rendiconti vengono corredati:
    a) degli ordinativi estinti;
    b)  delle  quietanze  di entrata di cui al successivo art. 495 ed
all'art. 61 della legge;
    c)  di  tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita'
delle varie erogazioni".
  Art.  462.  -  "Le  Intendenze  di  finanza riassumono in prospetti
mensili, distintamente per ciascun agente e ed in relazione a ciascun
capitolo  del  bilancio,  per  competenza  e  residui, le note di cui
all'art.  459  ammesse  a  rimborso  in ciascun mese ed entro i primi
venticinque  giorni  del  mese  successivo  trasmettono  alle  locali
ragionerie  provinciali  dello Stato, in unico esemplare, i prospetti
medesimi,  corredati  delle note e dei documenti giustificativi delle
spese.
  Le  predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza,
richiedono la correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi,
i  prospetti, le note ed i documenti annessi alla Corte dei conti per
la revisione definitiva".
  Art. 495. - "Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi
di  cui  all'art.  63  della  legge,  per l'importo delle ritenute da
versare  allo  Stato,  rimaste impegnate sulle aperture di credito in
dipendenza  dei pagamenti disposti mediante ordinativi dai funzionari
delegati,  questi,  entro  il giorno 18 successivo al mese scaduto od
altro periodo stabilito dagli speciali regolamenti, emettono un unico
buono  sulla  competente apertura di credito per le ritenute relative
agli  ordinativi  effettivamente  pagati  ai  creditori. Del predetto
buono  la  tesoreria  cura  la  riscossione  e  per l'importo di esso
rilascia  le  corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro
il  giorno 21 successivo, al funzionario delegato perche' siano unite
a giustificazione del proprio rendiconto.
  Con  analogo  procedimento  sono regolate le ritenute sui pagamenti
che  il  funzionario  delegato  e'  autorizzato  a  fare con le somme
prelevate a proprio favore sulla apertura di credito.
  La  regolazione  delle  ritenute  di  cui al presente articolo puo'
anche  effettuarsi  dai  funzionari  delegati  mediante versamento in
contanti.
  Per  il  versamento  delle ritenute relative agli ordinativi pagati
durante  il  mese di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari
delegati  emettono,  sulla  competente sezione di tesoreria, separato
buono  a  carico  dei  fondi in conto residui ad essi accreditati. Le
relative  quietanze  sono  del  pari trasmesse ai funzionari delegati
interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi".
  Art.  604.  "Le Sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni
di  entrata  e  di  uscita,  per tutte le contabilita' loro affidate,
presentando i seguenti documenti:
    a) giornalmente:
      alla  Direzione  generale  del  tesoro  ed  all'Amministrazione
centrale   dell'istituto   incaricato   del   servizio  di  tesoreria
provinciale  una  situazione  sommaria  di  entrata,  di uscita e del
residuo fondo di cassa;
      alle  locali  Intendenze di finanza gli elenchi descrittivi dei
versamenti per le entrate dello Stato dalle stesse amministrate;
      alla  locale  Ragioneria  provinciale  dello Stato, gli elenchi
descrittivi  dei  versamenti  per le entrate dello Stato amministrate
dalla  coesistente Intendenza di finanza, dalla Direzione provinciale
del  tesoro  e  da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale
medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
    b) decadalmente:
      alle  Amministrazioni  ed  ai funzionari che abbiano costituito
una  contabilita'  speciale  a  norma  dell'articolo 585 del presente
regolamento,  la  situazione  della  contabilita' stessa con i titoli
giustificativi,   salva  diversa  disposizione  relativa  a  ciascuna
contabilita' speciale;
    c) mensilmente:
      alla Direzione generale del tesoro;
      entro  i  primi  cinque giorni del mese, la dimostrazione degli
incassi  per  entrate  di  bilancio  e  fuori bilancio fatti nel mese
precedente,  corredata  di  un  riepilogo dei versamenti distinti per
capi  e  capitoli  delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per
disposizioni  speciali,  sono  esposte  complessivamente  per capo, i
particolari   per  capitoli  dovendo  essere  dati  dalla  ragioneria
provinciale dello Stato;
      entro  i  primi  dieci  giorni  del  mese,  la dimostrazione di
pagamenti  per  spese  di  bilancio  e  fuori bilancio fatti nel mese
precedente;
      entro  il  giorno  19  del mese, i titoli estinti per pagamenti
fuori  bilancio  e per buoni del Tesoro eseguiti nel mese precedente,
descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite
istruzioni;
      alle  competenti Amministrazioni centrali, in conformita' delle
speciali  istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel
mese  precedente  per  le  entrate  da  esse amministrate; escluse le
entrate  amministrate  dalle  Intendenze  di finanza, dalle Direzioni
provinciali  del  tesoro  e da altri uffici per i quali le ragionerie
provinciali  dello  Stato  provvedono,  alla  contabilizzazione delle
rispettive entrate;
      alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato,  coesistenti  alle
Intendenze  di finanza sedi di compartimento per i servizi del lotto,
la  nota  descrittiva  dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel
mese precedente;
      alla  Corte  dei  conti,  entro il giorno 21 del mese, una nota
descrittiva  dei  pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese
precedente  con  tutti  i  titoli  estinti,  descritti negli elenchi,
epiloghi   e   riassunti  indicati  nelle  istruzioni  predette,  con
esclusione  dei  pagamenti  e dei titoli del debito pubblico, nonche'
dei titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908;
      alle  singole  ragionerie presso le Amministrazioni centrali un
esemplare  degli  elenchi  descrittivi degli ordinativi diretti delle
stesse  Amministrazioni  centrali  estinti  nel  mese  precedente, un
esemplare  degli  epiloghi  riflettenti  tali  titoli ed un esemplare
degli epiloghi degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;
      alla  Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione
siciliana,  alle  Delegazioni  per  la Regione sarda e per la Regione
Trentino-Alto  Adige,  nonche' alle Delegazioni regionali della Corte
dei  conti  indicate  nella tabella A allegata alla legge 20 dicembre
1961,  numero  1345, entro il giorno 21 del mese una nota descrittiva
dei  pagamenti  delle  spese di bilancio eseguiti nel mese precedente
con  i  titoli estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e
riassunti  -  emessi  ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da
uffici periferici aventi attribuzioni decentrate;
      alle  Ragionerie  regionali e' provinciali dello Stato, secondo
la  rispettiva  competenza,  un  esemplare  degli elenchi descrittivi
degli ordinativi, diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni
decentrate  a  sensi  della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel
mese  precedente,  nonche'  un  esemplare  degli epiloghi concernenti
detti  titoli.  Un  esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti
deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;
      ai  singoli  funzionari  delegati,  un  esemplare degli elenchi
descrittivi  degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati
nel mese precedente.
  Analogamente provvede, in quanto occorra, la Direzione generale del
tesoro per le operazioni eseguite dalla Tesoreria centrale.
  La  Sezione  di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile
degli  incassi  anche  l'elenco  descrittivo  delle quietanze da essa
emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.
  Tutte  le  sezioni  spediscono  alla  Direzione generale del tesoro
l'elenco  descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio
dei vaglia del tesoro.
  All'Amministrazione  centrale dell'istituto incaricato del servizio
di tesoreria, le sezioni medesime danno comunicazioni degli incassi e
dei  pagamenti  di bilancio e fuori bilancio verificatisi nel mese al
quale essi si riferiscono.
  L'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di
tesoreria  provinciale  compila  in doppio esemplare il conto mensile
riassuntivo  delle Sezioni della tesoreria provinciale e lo trasmette
entro  il  giorno  12 del mese successivo alla Direzione generale del
tesoro; insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per
riepilogare  le  entrate,  le  spese  ed il fondo di cassa. Trasmette
inoltre  le  note  riassuntive  dei  pagamenti  di bilancio eseguiti,
distintamente  per  ogni specie di titoli, nonche' quelle dei buoni e
dei vaglia del tesoro pagati.
  Nei   termini   stabiliti,  le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale
trasmettono   alla   Direzione   generale   del  debito  pubblico  le
contabilita' di cui all'art. 482".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti addi' 11 marzo 1966
  Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 18. - VILLA