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REGIO DECRETO 9 dicembre 1935, n. 2211

Modificazione degli articoli 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. (035U2211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1940)
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Testo in vigore dal:  23-1-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dai seguenti:

« I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».