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LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51

Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2017)
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Testo in vigore dal: 28-6-1990
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  vaccinazione  contro  la  poliomielite  e'  obbligatoria  per i
bambini   entro  il  primo  anno  di  eta'  e  deve  essere  eseguita
gratuitamente.
  Il  Ministro  per  la  sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio
superiore  di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i
modi  e  i  tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini
che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente
dall'obbligo  e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche
dopo il decorso del primo anno di eta'. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 14-22 giugno 1990, n. 307
(in   G.U.   27/6/1990,   n.   26)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorieta'
della   vaccinazione  antipoliomielitica)  nella  parte  in  cui  non
prevede,  a  carico  dello  Stato,  un'equa indennita' per il caso di
danno  derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c.,
da   contagio   o   da   altra   apprezzabile   malattia  causalmente
riconducibile   alla  vaccinazione  obbligatoria  antipoliomielitica,
riportato   dal  bambino  vaccinato  o  da  altro  soggetto  a  causa
dell'assistenza personale diretta prestata al primo."