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LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51

Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2017)
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Testo in vigore dal:  28-6-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.
Il Ministro per la sanità è autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanità, a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalità della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di età.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 14-22 giugno 1990, n. 307 (in G.U. 27/6/1990, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo."