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LEGGE 31 gennaio 1966, n. 30

Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1966 al: 8-10-2010
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Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Agli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1964, n. 1148.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1966

SARAGAT MORO - TREMELLONI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE