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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1477

Ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2000)
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Testo in vigore dal:  30-1-1966 al: 9-6-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Configurazione della carica di capo di Stato Maggiore della difesa

Il capo di Stato Maggiore della difesa:
a) è scelto fra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata, ammiraglio di Squadra e generale di Squadra aerea;
b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa;
c) dipende direttamente dal Ministro per la difesa, di cui è
l'alto consigliere tecnico-militare per i problemi interessanti la
difesa e al quale risponde della attuazione delle direttive ricevute;
d) è tenuto al corrente dal Ministro della situazione
politico-militare per quanto può avere riflesso sulle predisposizioni belliche e sull'impiego delle forze armate;
e) assicura l'unitarietà delle tre forze armate ai fini della difesa del Paese;
f) ha rango gerarchico preminente nei riguardi di tutti i generali dell'Esercizio e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica;
g) fa parte, in qualità di membro, del Consiglio supremo di difesa;
h) ha alle sue dipendenze, nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a lui conferiti dalla legge, i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate.