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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1198

Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 27 ottobre 1965

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE