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LEGGE 7 ottobre 1965, n. 1169

Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-11-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che nelle località già indicate dall'articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano particolari esigenze, può costruire alloggi per la generalità degli impiegati anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1965

SARAGAT MORO - MANCINI

Visto,il Guardasigilli REALE