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LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117

Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
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Testo in vigore dal:  10-10-1965 al: 17-2-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento.
L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non può superare lire 20 milioni.