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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 993

Approvazione del regolamento per l'esecuzione in economia degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali interessanti la difesa militare del Paese.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  7-9-1965 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1925, n. 263, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i servizi degli arsenali, delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Marina militare e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può essere disposta l'esecuzione in economia, fino all'importo di lire 50.000.000, degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali interessanti l'Esercito e la Marina militare.