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LEGGE 26 luglio 1965, n. 969

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.