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LEGGE 14 luglio 1965, n. 900

Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificata dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti varianti:
- le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"1 anno di comando di divisione aerea, o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno un anno";
"2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea".
- le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE