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LEGGE 13 luglio 1965, n. 846

Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-8-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:
"Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del presente decreto, sarà provveduto:
a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;
b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario;
c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di assicurazione sociale, con le modalità di cui al comma seguente, dedotto l'importo versato a titolo di acconto;
d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1430 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera c), le modalità ed i termini del versamento.
I contributi di cui alla lettera d) sono stabiliti:
1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;
2) per quanto riguarda gli agricoltori nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.
Detti contributi saranno versati dagli istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.
Gli istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera c) quanto quelli di cui alla lettera d) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.
L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera b) e successive è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese, Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà iscritto nei capitoli della rubrica "Ispettorato del lavoro" uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello Stato di cui alla lettera a), ed all'acconto del concorso di spesa, dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera b), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui alle lettere c) e d) del primo comma versate in Tesoreria dagli istituti.
Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE -