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LEGGE 26 giugno 1965, n. 832

Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:
"Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso.
Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.
Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente".