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LEGGE 14 luglio 1965, n. 818

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-8-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest' ultima data.
La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.