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LEGGE 5 luglio 1965, n. 814

Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-8-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla, legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della, Marina e dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.