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LEGGE 26 giugno 1965, n. 810

Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-8-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE