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LEGGE 26 giugno 1965, n. 808

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-8-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.