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LEGGE 24 maggio 1965, n. 582

Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-6-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676;
La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonché l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge.
Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica, 23 maggio 1964, n. 655.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1965

SARAGAT MORO - MANCINI - FERRARI AGGRADI - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE