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LEGGE 30 maggio 1965, n. 579

Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/2006)
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Testo in vigore dal:  22-6-1965 al: 3-5-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzionamento giurisdizionali nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.
L'uditore non può fare le veci del Presidente del tribunale o della, sezione, mancante o impedito; né può supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei Collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.
Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.
Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1965

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE