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LEGGE 14 maggio 1965, n. 576

Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  22-6-1965 al: 11-4-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza, del termine prefisso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - MATTARELLA - LAMI STARNUTI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE