stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 maggio 1965, n. 497

Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-6-1965 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1 agosto 1964.
Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.