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LEGGE 7 maggio 1965, n. 493

Modifica alla legge 1 agosto 1959, n. 703.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-6-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo dello Stato, di cui alla legge 10 agosto 1959, n. 703, è concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro. Il contributo è elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT MORO - MATTARELLA - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE