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LEGGE 12 aprile 1965, n. 412

Concessione d'indennità d'integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-5-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta ai soprassoldi previsti dall'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del Ministero dei lavori pubblici, è concessa l'indennità per l'integrazione vitto, nella misura di lire 300 a pasto, ove gli operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del natante sul quale risultano imbarcati.
È convalidata l'indennità finora percepita dal personale interessato per il titolo di cui al primo comma.