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LEGGE 6 aprile 1965, n. 351

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-5-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.