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LEGGE 6 aprile 1965, n. 335

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-5-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 2 luglio 1961, n. 831, gli incarichi triennali di insegnamento con scadenza al 30 settembre 1965 sono prorogati per l'anno scolastico 1965-66.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1960

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE