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LEGGE 29 marzo 1965, n. 218

Provvedimenti per l'edilizia popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai sensi delle, leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1 agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi.
La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.