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LEGGE 29 marzo 1965, n. 217

Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dalla autorità tutoria.
Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, mia sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati.
Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.
Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.